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[1]Agli effetti dell'art. 6 della Convenzione del 20 aprile 1939-XVII, resteranno in vigore, in entrambi i territori dell'Unione, le rispettive disposizioni sanitarie, veterinarie e fitosanitarie.

[2]Tuttavia, i due Governi procureranno di rendere uniformi in entrambi i territori le disposizioni stesse, nonche' l'organizzazione dei relativi servizi, al fine di non ostacolare gli scambi commerciali fra i due Paesi.

Testo in vigore dal 29 agosto 1939 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1214~art11 · fonte del testo