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[1]A mente della disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 7 della Convenzione del 20 aprile 1939-XVII il Regno d'Italia procurera' di stipulare, entro il piu' breve tempo possibile, in nome e per conto dell'Unione doganale, nuovi accordi per il traffico di frontiera in sostituzione del Protocollo Annesso C al trattato di Commercio albanese-jugoslavo sottoscritto a Belgrado l'8 maggio 1934 ed in sostituzione del Protocollo al Trattato albanese-greco stipulato ad Atene il 13 ottobre 1926.

[2]Resta inteso che l'Amministrazione doganale della Unione adempira', per quanto e' di sua competenza, agli obblighi derivanti dall'allegato VI al Protocollo di Firenze del luglio 1926 in applicazione del deliberato 13 luglio 1922 della Conferenza degli Ambasciatori, concernente la navigazione sul lago di Scutari, sulle acque della Bojana e su quelle navigabili che con queste si uniscono, nonche' agli obblighi derivanti dai seguenti atti internazionali stipulati dal Regno di Albania col Regno di Grecia:

  • a)Regolamento 18 maggio 1929 per il transito delle merci a destinazione della Grecia fra Santiquaranta e Kakavie ed a destinazione di Coritza per il triangolo Kakavie-Kalibaqui-Ponte Perati;
  • b)Protocollo 12 aprile 1934 per il trasporto delle merci da Koritza a Florina e viceversa;
  • c)Accordo con scambio di Note 3 maggio 1938 per il transito dei passeggeri e delle merci provenienti dalla Grecia sul percorso Ponte Perati-Kapështicë.

Testo in vigore dal 29 agosto 1939 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1214~art12 · fonte del testo