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[1]La sede e le facolta' degli Uffici doganali dell'Unione saranno stabilite dall'Amministrazione doganale con le norme previste dalle leggi e regolamenti che si rendono applicabili.

[2]Analogamente, agli effetti della presente Convenzione, saranno stabilite le vie che debbono percorrere le merci all'entrata ed all'uscita dal territorio doganale dell'Unione e la linea che delimita la zona di vigilanza lungo la frontiera di terra e di mare

Testo in vigore dal 29 agosto 1939 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1214~art14 · fonte del testo