Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 agosto 1939 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]La sede e le facolta' degli Uffici doganali dell'Unione saranno stabilite dall'Amministrazione doganale con le norme previste dalle leggi e regolamenti che si rendono applicabili.
[2]Analogamente, agli effetti della presente Convenzione, saranno stabilite le vie che debbono percorrere le merci all'entrata ed all'uscita dal territorio doganale dell'Unione e la linea che delimita la zona di vigilanza lungo la frontiera di terra e di mare
Testo in vigore dal 29 agosto 1939 al 9 maggio 2025
