Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 29 agosto 1939 al 9 maggio 2025. 83 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Resta inteso che a partire dalla data di applicazione della presenteConvenzione ogni nuova imposta e tassa interna applicabile anche sulle merci importate, a norma dell'art. 3 della Convenzione 20 aprile 1939-XVII, non potra' essere imposta sulle merci che sono oggetto di scambio tra i due Paesi se non colpisca di fatto ed ugualmente il prodotto nazionale.
tolto: Particolari deroghe a questa norma potranno essere stabilite in via transitoria di comune accordo tra i due Governi per facilitare il trapasso di regime doganale.aggiunto: Convenzione-art. 4 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1214~art4 · fonte del testo