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[1]Il personale che presta servizio nelle dogane albanesi, compreso quello addetto al Laboratorio chimico delle dogane ed ai servizi della statistica commerciale e di navigazione, passera' alla dipendenza dell'Amministrazione doganale italiana per la durata dell'Unione, conservando l'attuale trattamento giuridico ed economico.

[2]Sugli stipendi spettanti al personale stesso sara' operata, a favore del Tesoro albanese, la ritenuta dell'8% per il trattamento di quiescenza, il quale rimarra' a carico del Governo albanese.

[3]L'Amministrazione doganale italiana avra' facolta' di adibire il predetto personale anche a mansioni diverse da quelle attualmente disimpegnate, tenuto conto della capacita' e delle attitudini dei singoli impiegati e quella altresi' di rimettere a disposizione del Governo albanese quelli, fra essi, che, a suo giudizio, risultassero inabili o incapaci o che fossero da collocare a riposo.

[4]Per il personale albanese che si rendesse in seguito necessario, ai fini di assicurare il servizio doganale nel territorio albanese dell'Unione, saranno adottati a suo tempo i provvedimenti del caso d'accordo tra i due Governi.

Testo in vigore dal 29 agosto 1939 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1214~art17 · fonte del testo