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[1]Il personale che prestera' servizio in Albania, nelle dogane dell'Unione, dipendera' esclusivamente dalla Amministrazione italiana per tutto quanto concerne gli affari di servizio, la sua retribuzione e la disciplina.

[2]Nel caso di infrazioni disciplinari l'Amministrazione dell'Unione applichera' al personale stesso le sanzioni previste dai propri ordinamenti.

[3]Nel caso di revoca o di destituzione di impiegati albanesi in servizio dell'Unione, spettera' al Governo albanese, a norma dell'articolo precedente, di provvedere sul trattamento economico di quiescenza degli impiegati stessi.

Testo in vigore dal 29 agosto 1939 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1214~art18 · fonte del testo