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[1]Resta ferma la competenza dell'Autorita' giudiziaria dei due Paesi per la cognizione dei reati in materia doganale non definiti in via amministrativa a mente della legge doganale.

[2]Nei procedimenti di competenza dell'Autorita' giudiziaria albanese l'Amministrazione doganale della Unione sara' sempre citata d'ufficio ad intervenire come parte lesa nella persona del direttore superiore dei servizi doganali d'Albania. Alla stessa Amministrazione spetta la facolta' di proporre impugnazione contro le sentenze emesse dall'Autorita' giudiziaria albanese se sia stata ammessa come parte nel procedimento.

[3]Il direttore superiore dei servizi doganali di Albania, anche a mezzo dei suoi agenti, ha il diritto di promuovere, in applicazione della legge doganale, la riscossione coattiva dei crediti dell'Amministrazione per diritti, ammende, multe e spese, nonche' la commutazione delle pene pecuniarie in pene restrittive della liberta' personale, osservando le norme di procedura vigenti in Albania.

Testo in vigore dal 29 agosto 1939 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1214~art23 · fonte del testo