Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 29 agosto 1939 al 9 maggio 2025. 98 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Le indennita' dovute al personale della Regia dogana e della Regia guardia di finanza, per servizi straordinari richiesti dal commercio continueranno ad essere corrisposte in Italia ed in Albania nella misura stabilita dalle rispettive disposizioni. Sulle indennita' spettanti al personale italiano saranno operate le ritenute stabilite dalle disposizioni italiane; saranno, invece, operate e versate al Governo albanese le ritenute stabilite dalle disposizioni vigenti in Albania sulle indennita' spettanti al personale albanese.
tolto: La stessa norma sara' attuata nella ripartizione dei proventi contravvenzionali per le ritenute da operarsi sulle quote spettanti agli scopritori, di cui all'art. 119 della legge doganale.aggiunto: Convenzione-art. 20 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1214~art20 · fonte del testo