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[1]Salvo che non sia diversamente disposto, i provvedimenti di carattere doganale che, posteriormente alla entrata in vigore della presente Convenzione, saranno emanati ad integrazione o modificazione di quelli che, per effetto del precedente articolo, si renderanno applicabili nell'Unione doganale, entreranno simultaneamente in vigore in tutto il territorio dell'Unione.

[2]A tal fine ne sara' data tempestiva comunicazione al Ministero delle finanze di Albania e la pubblicazione che ne sara' fatta nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia e negli Albi degli Uffici doganali rendera' esecutori detti provvedimenti.

Testo in vigore dal 29 agosto 1939 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1214~art3 · fonte del testo