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Sulle merci di terzi Stati giacenti nelle dogane albanesi o che destinate fin dall'origine per l'Albania si trovassero viaggianti alla data di applicazione della presente Convenzione, saranno riscossi, in quanto destinate al consumo albanese ed in quanto ne sia consentita la importazione in deroga ai divieti, i dazi piu' favorevoli tra quelli presistenti e quelli che dalla stessa data si renderanno applicabili nell'Unione doganale.

Testo in vigore dal 29 agosto 1939 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1214~art31 · fonte del testo