Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 29 agosto 1939 al 9 maggio 2025. 87 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Gli spedizionieri e gli altri mandatari che, alla data di applicazione della presenteConvenzione, sono autorizzati a rappresentare i proprietari delle merci presso le dogane albanesi, saranno mantenuti nelle loro funzioni, ma dovranno dimostrare, entro il termine di un anno dalla data stessa, di essere in possesso dei requisiti voluti dalla legge doganale.
tolto: L'Amministrazione doganale potra' consentire che la cauzione degli spedizionieri in Albania sia prestata mediante idonea fideiussione e prescindere dal richiedere il titolo di studio per l'accertamento delle attitudini a disimpegnare le funzioni di spedizione.aggiunto: Convenzione-art. 21 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1214~art21 · fonte del testo