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[1]Resta inteso che a partire dalla data di applicazione della presente Convenzione ogni nuova imposta e tassa interna applicabile anche sulle merci importate, a norma dell'art. 3 della Convenzione 20 aprile 1939-XVII, non potra' essere imposta sulle merci che sono oggetto di scambio tra i due Paesi se non colpisca di fatto ed ugualmente il prodotto nazionale.

[2]Particolari deroghe a questa norma potranno essere stabilite in via transitoria di comune accordo tra i due Governi per facilitare il trapasso di regime doganale.

Testo in vigore dal 29 agosto 1939 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1214~art4 · fonte del testo