Le riserve di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 ottobre 1914, n. 1114, che approva la Convenzione firmata a Berlino il 13 novembre 1908 fra l'Italia ed altri Stati per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, cesseranno di avere effetto dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione di cui al precedente articolo.

Testo vigente dal 27 giugno 1931

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urn:nir:stato:legge:1931-06-12;774~art2 · fonte del testo