[1]TESTO UFFICIALE IN LINGUA ITALIANA (ai sensi dell'articolo 37 della Convenzione).

[2]CONVENZIONE DI BERNA per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914 e riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971.

[3]I Paesi dell'Unione, parimenti animati dal desiderio di proteggere nel modo piu' efficace ed uniforme possibile i diritti degli autori sulle loro opere letterarie ed artistiche, Riconoscendo l'importanza dei lavori della Conferenza di revisione tenuta a Stoccolma nel 1967, Hanno deciso di rivedere l'Atto adottato dalla Conferenza di Stoccolma, lasciando invariati gli articoli da 1 a 20 e da 22 a 26 di questo Atto. Di conseguenza, i sottoscritti Plenipotenziari, dopo la presentazione dei loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

[4]ARTICOLO 1.

[5]I Paesi ai quali si applica la presente Convenzione sono costituiti in Unione per la protezione dei diritti degli autori sulle loro opere letterarie ed artistiche.

Testo vigente dal 2 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-06-20;399~art1 · fonte su Normattiva