[1]Le opere pubblicate per la prima volta in uno degli Stati della Unione anteriormente al 1° agosto 1921 rimangono regolate, quanto al diritto di traduzione in lingua italiana e di rappresentazione dell'opera tradotta nella lingua medesima, dalla disposizione dell'art. 5 della Convenzione di Berna del 9 settembre 1886, modificata dall'art. 1, n. III dell'Atto addizionale di Parigi del 4 maggio 1896, e dalla disposizione dell'art. 9, comma 2° della suddetta Convenzione di Berna.

[2]Le stesse disposizioni si intendono applicabili anche alle opere pubblicate per la prima volta anteriormente al 1° agosto 1921 in uno degli Stati dell'Unione, che siano state tradotte in lingua italiana o rappresentate nella lingua medesima dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950.

Testo vigente dal 27 giugno 1931

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urn:nir:stato:legge:1931-06-12;774~art3 · fonte del testo