[1]ALLEGATO

[2]Art. 1. Oggetto della tariffa

[3]La tariffa determina gli onorari spettanti al geometra per le prestazioni professionali stragiudiziali, e si applica alle operazioni ordinarie indicate dagli articoli 16 e 24 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, (regolamento per la professione di geometra) per la attuazione della legge 24 giugno 1923, n. 1395 Nei casi previsti dall'art. 21 del regolamento approvato con regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e non contemplati nella presente tariffa, si applicano le tariffe dei professionisti nella cui competenza rientrano le prestazioni stesse.

Testo vigente dal 20 aprile 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-03-02;144~art1 · fonte del testo