[1]Compensi che sono sempre dovuti al geometra Compensi commutabili

[2]Agli onorari per le prestazioni valutate a discrezione, a misura o a percentuale debbono sempre essere aggiunte: le indennita', rimborsi e diritti di cui agli articoli 21 a 25; le vacazioni per 1 tempo occorso nelle operazioni di campagna e nei viaggi o per interruzioni involontarie a norma degli articoli 28 e 31 e, quando ne sussistano i motivi, le eventuali percentuali d'aumento previste dalla tariffa. Agli onorari per le prestazioni valutate a vacazioni (articoli 29 a 32) devono sempre essere aggiunti: le indennita', i rimborsi e diritti di cui agli articoli 21 a 25; le vacazioni per il tempo impiegato nei viaggi o per inevitabili attese e interruzioni involontarie nella misura indicata dall'art. 31; e, quando ne sussistano i motivi, i compensi spettanti ai collaboratori di concetto (geometri) come dall'articolo 18; le eventuali percentuali d'aumento previste dalla tariffa.

Testo vigente dal 20 aprile 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-03-02;144~art20 · fonte del testo