[1]Termine a cui si applicano le tariffe unitarie

[2]L'onorario spettante al geometra per le prestazioni di cui all'art. 2 puo' essere valutato:

  • a)in ragione del tempo impiegato (onorari a vacazione);
  • b)in ragione della estensione (onorari a misura);
  • c)in ragione dell'importo dell'opera (onorari a percentuali);
  • d)in ragione dell'importanza dell'incarico (onorari a discrezione). Gli onorari spettanti al geometra debbono, di regola, essere valutati a misura o a percentuale.

Testo vigente dal 20 aprile 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-03-02;144~art26 · fonte del testo