Le spese di viaggio in ferrovia sono rimborsate ai geometra e ai suoi collaboratori sulla base della tariffa di seconda classe nelle ferrovie dello Stato per percorsi fino a 100 chilometri; di prima classe nelle ferrovie dello Stato per i percorsi superiori a 100 chilometri, nei piroscafi e nelle ferrovie secondarie per qualunque percorso; e della classe immediatamente inferiore per il personale di aiuto. Le spese di percorrenza su strade ordinarie con mezzi propri o noleggiati, sono rimborsate secondo le tariffe chilometriche applicate sul luogo. Per i percorsi non effettuabili con veicoli ordinari, spetta al geometra e ai collaboratori, oltre alle vacazioni di cui allo art. 31, una indennita' di lire 40 per ogni chilometro del percorso per l'andata e il ritorno.

Testo vigente dal 20 aprile 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-03-02;144~art22 · fonte del testo