[1]Spese da rimborsare

[2]Indipendentemente dai criteri di valutazione degli onorari, devono sempre essere rimborsato al geometra, salvi i particolari accordi col committente, le seguenti spese:

  • a)spese vive di viaggio e soggiorno e le spese accessorie sostenute dal professionista, dai collaboratori e dal suo personale di aiuto per il tempo trascorso fuori residenza;
  • b)retribuzioni del personale subalterno d'aiuto nelle operazioni di campagna;
  • c)spese per provviste di materiali necessari per le operazioni di campagna, trasporti e facchinaggio;
  • d)spese di bollo e registro, i diritti di uffici pubblici e privati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche;
  • e)spese di scritturazione, traduzione, cancelleria, riproduzione di disegni eccedenti quelle per la copia spettante al committente giusta l'art. 13.

Testo vigente dal 20 aprile 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-03-02;144~art21 · fonte del testo