[1]Rimborso spese.

[2]Le indennita' ed i rimborsi spettanti ai periti industriali, oltre le competenze commisurate nelle categorie contemplate all'art. 4, sono le seguenti:

  • a)le spese di viaggio necessarie all'espletamento dell'incarico vanno rimborsate al perito ed ai suoi collaboratori sulla base della tariffa di 2ª classe delle ferrovie dello Stato per percorso fino a 100 chilometri, di 1ª classe delle ferrovie dello Stato per i percorsi superiori a 100 chilometri e nei piroscafi e nelle ferrovie secondarie per qualunque percorso; e della classe immediatamente inferiore per il personale di aiuto. Le spese di percorrenza su strade ordinarie con mezzi propri o noleggiati, sono rimborsate secondo le tariffe chilometriche applicate sul luogo. Per i percorsi non effettuabili con veicoli ordinari, spetta ai periti ed ai collaboratori, oltre alla vacazione di cui al successivo art. 38, una indennita' di lire 50 per ogni chilometro del percorso per l'andata ed il ritorno; 5
  • b)le spese di vitto e alloggio per il tempo passato fuori sede dal perito industriale e dai suoi collaboratori;
  • c)le spese per trasporti e facchinaggio di materiali e arnesi necessari per le operazioni fuori studio;
  • d)le spese di bollo e registro, i diritti di uffici pubblici e privati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche, le spese di scritturazione, cancelleria, riproduzione di disegni, ecc.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.M. 28 febbraio 1994, n. 250

5

Il D.M. 28 febbraio 1994, n. 250 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le tariffe degli onorari per le prestazioni professionali stabilite dalla legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni vengono cosi' variate: 1) l'indennita' prevista dall'art. 6, terzo comma, e' fissata in lire 840; 2) il contributo previsto dall'art. 7, terzo comma, e' stabilito in lire 7.000 per il minimo e in lire 270 mila per il massimo; 3) i compensi previsti dall'art. 37, ultimo comma, sono fissati in lire 13.500 per il minimo ed in lire 27 mila per il massimo; 4) il compenso minimo previsto dall'art. 42 e' stabilito in lire 25.000".

Testo vigente dal 12 maggio 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 maggio 1994

Confronto con la versione in vigore dal 2 aprile 1957 al 12 maggio 1994. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte.

a) le spese di viaggio necessarie all'espletamento dell'incarico vanno rimborsate al perito ed ai suoi collaboratori sulla base della tariffa di tolto: 2a aggiunto: 2ª classe delle ferrovie dello Stato per percorso fino a 100 chilometri, di tolto: 1a aggiunto: 1ª classe delle ferrovie dello Stato per i percorsi superiori a 100 chilometri e …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.M. 28 febbraio 1994, n. 250

    Il D.M. 28 febbraio 1994, n. 250 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le tariffe degli onorari per le prestazioni professionali stabilite dalla legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni vengono cosi' variate: 1) l'indennita' prevista dall'art. 6, terzo comma, e' fissata in lire 840; 2) il contributo previsto dall'art. 7, terzo comma, e' stabilito in lire 7.000 per il minimo e in lire 270 mila per il massimo; 3) i compensi previsti dall'art. 37, ultimo comma, sono fissati in lire 13.500 per il minimo ed in lire 27 mila per il massimo; 4) il compenso minimo previsto dall'art. 42 e' stabilito in lire 25.000".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-03-12;146~art6 · fonte del testo