[1]Onorario integrativo a vacazione
Gli interventi su questo articolo(6)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 4 gennaio 1951, n. 32
2La L. 4 gennaio 1951, n. 32, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la vacazione di cui al presente articolo e' fissata in lire 170 all'ora per il geometra e lire 100 all'ora per gli aiutanti di concetto.
L. 7 ottobre 1957, n. 974
3La L. 7 ottobre 1957, n. 974, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la vacazione di cui al presente articolo e' fissata in lire 430 all'ora per il geometra e in lire 250 all'ora per gli aiutanti di concetto.
Decreto 7 settembre 1988, n. 407
5Il Decreto 7 settembre 1988, n. 407, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I compensi a vacazione previsti dall'art. 31 della tariffa approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni, sino al decreto ministeriale 16 settembre 1982 sono variati e fissati, per ogni ora e frazione di ora, in ragione di: L. 10.800 per il geometra; L. 7.500 per gli aiutanti di concetto."
Decreto 7 settembre 1988, n. 407, come modificato dal Decreto 6 dicembre 1993, n. 596
6Il Decreto 7 settembre 1988, n. 407, come modificato dal Decreto 6 dicembre 1993, n. 596, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I compensi a vacazione previsti dall'art. 31 della tariffa approvata con legge 23 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni sono stabiliti, per ogni ora o frazione di ora, in ragione di: L. 13.800 per il geometra; L. 9.000 per gli aiutanti di concetto."
Il Decreto 7 settembre 1988, n. 407, come modificato dal Decreto 6 dicembre 1993, n. 596, a sua volta modificato dall'errata corrige in G.U. 25/3/1994, n. 70, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I compensi a vacazione previsti dall'art. 31 della tariffa approvata con legge 23 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni sono stabiliti, per ogni ora o frazione di ora, in ragione di: L. 13.000 per il geometra; L. 9.000 per gli aiutanti di concetto."
Il Decreto 7 settembre 1988, n. 407, come modificato dal Decreto 6 dicembre 1993, n. 596, a sua volta modificato dal Decreto 3 settembre 1997, n. 418, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I compensi a vacazione previsti dall'articolo 31 della tariffa approvata con legge 23 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni sono stabiliti, per ogni ora o frazione di ora, in ragione di: L. 43.500 per il geometra; L. 27.000 per gli aiutanti di concetto."
Testo vigente dal 19 dicembre 1997
