[1]Prestazioni da valutare a discrezione
[2]Si valutano a discrezione le prestazioni che non si possono riferire ad entita' o a valori e in cui l'elemento tempo ha carattere secondario. L'onorario e' calcolato tenendo conto della importanza, delle difficolta', e dell'esito dell'incarico ed infine del tempo occorso, fermo restando il diritto al compenso integrativo per i lavori di campagna di cui agli articoli 28 e 31 e ai rimborsi di cui agli articoli 21 a 25. Sono valutati a discrezione:
- a)liquidazione dei danni della grandine e dell'incendio nei fondi rustici;
- b)consulenze, pareri e giudizi tecnico-legali, ispezioni, inchieste, memorie e relazioni peritali;
- c)assistenza tecnica nelle vertenze nei contratti e relativi studi, giudizi arbitrali, concordati, transazioni;
- d)memorie e perizie stragiudiziali in materia di responsabilita' civile e penale;
- e)denuncie per successioni;
- f)convenzioni per servitu' prediali, diritti d'acqua e simili;
- g)giudizi tecnici e prestazioni nelle operazioni di vendita, permuta e simili;
- h)opere di consolidamento di terreni e fabbriche;
- i)operazioni di collaudo, prove, assaggi;
- l)operazioni non previste dalla presente tariffa, ma che rientrano nel campo di attivita' propria del geometra.
Testo vigente dal 20 aprile 1949
