[1]Prestazioni da valutare a discrezione

[2]Si valutano a discrezione le prestazioni che non si possono riferire ad entita' o a valori e in cui l'elemento tempo ha carattere secondario. L'onorario e' calcolato tenendo conto della importanza, delle difficolta', e dell'esito dell'incarico ed infine del tempo occorso, fermo restando il diritto al compenso integrativo per i lavori di campagna di cui agli articoli 28 e 31 e ai rimborsi di cui agli articoli 21 a 25. Sono valutati a discrezione:

  • a)liquidazione dei danni della grandine e dell'incendio nei fondi rustici;
  • b)consulenze, pareri e giudizi tecnico-legali, ispezioni, inchieste, memorie e relazioni peritali;
  • c)assistenza tecnica nelle vertenze nei contratti e relativi studi, giudizi arbitrali, concordati, transazioni;
  • d)memorie e perizie stragiudiziali in materia di responsabilita' civile e penale;
  • e)denuncie per successioni;
  • f)convenzioni per servitu' prediali, diritti d'acqua e simili;
  • g)giudizi tecnici e prestazioni nelle operazioni di vendita, permuta e simili;
  • h)opere di consolidamento di terreni e fabbriche;
  • i)operazioni di collaudo, prove, assaggi;
  • l)operazioni non previste dalla presente tariffa, ma che rientrano nel campo di attivita' propria del geometra.

Testo vigente dal 20 aprile 1949

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1949-03-02;144~art60 · fonte del testo