Sono computati a vacazioni, di regola e quando costituiscono l'oggetto principale delle prestazioni:
- a)i convegni e le consultazioni preliminari orali o scritta anche se riguardino lavori retribuiti a percentuale, a misura o a discrezione;
- b)gli inventari e le consegne dei fabbricati;
- c)le determinazioni e verifiche di confini;
- d)i rilievi in piante e sezioni dei fabbricati di piccola entita' (vedi art. 45) e le riduzioni o gli ingrandimenti di mappe e disegni;
- e)i frazionamenti, gli stati di riforma, gli estratti e le misure Catastati, per i quali tuttavia restano fermi i compensi di cui all'art. 37;
- f)i rilievi planimetrici e altimetrici, le consegne e riconsegne e bilanci fino alla estensione di cinque ettari;
- g)le operazioni di stima in genere per importi inferiori a lire 200.000;
- h)il rilievo e il tracciamento di strade e canali quando il rilievo o il tracciamento costituisce un incarico a se' stante, e non determinabile in superficie;
- i)i rilievi planimetrici e altimetrici dei centri abitati fino alla estensione di cinque ettari;
- l)i rilievi e tracciamenti sotterranei, in acqua, per funivie, teleferiche e simili (vedi articoli 34 e 35);
- m)la stima dei danni colonici, salvo il disposto dello art. 62;
- n)la direzione dei lavori di sistemazione, demolizione, sopraelevazione di fabbricati o dei lavori eseguiti in economia diretta;
- o)la direzione dei lavori quando richieda la presenza giornaliera e prolungata del direttore o del suo sostituto (vedi articoli 56 e 59).
Testo vigente dal 20 aprile 1949
