[1]Stime per espropriazione

[2]Nelle stime per espropriazioni l'onorario e' determinato in base alle tabelle F e G, applicando le percentuali separatamente ai valori della parte espropriata, della parte residua, (quando debba essere stimata per determinarne il deprezzamento o il plus-valore derivante dalle nuove opere) delle indennita' per scorpori, frutti pendenti e quanto altro formi titolo d'indennizzo di esproprio. Si compensano a parte, a base di tariffa, le prestazioni accessorie per frazionamenti, verifiche di confini, ricerche catastali e simili.

Testo vigente dal 20 aprile 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-03-02;144~art53 · fonte del testo