[1]Stime, inventari e consegne di fabbricati

[2]L'onorario per la stima dei fabbricati si applica al valore stimato, a seconda che si proceda con uno dei seguenti criteri:

  • a)stima analitica corredata della descrizione dettagliata dell'immobile, dei calcoli e della relazione, ed eseguita in base al costo dell'area e della costruzione oppure in base al reddito o con metodo misto;
  • b)stima sommaria, costituita dalla descrizione e relazione sintetica;
  • c)giudizio di stima, esprimente il semplice parere sul valore dell'immobile; e si valuta in aggiunta ai rimborsi e compensi di cui agli articoli 21 a 25, 28 e 31, in base alla allegata tabella G. L'applicazione della tabella per valori intermedi si fa per interpolazione lineare, Per importi inferiori a lire 100.000 l'onorario puo' valutarsi a vacazione o a discrezione. Per la stima dei fabbricati da demolire si applica l'onorario stabilito nella colonna prima della tabella G. Per le stime che richiedono diverse e separate valutazioni riflettenti parti dello stesso oggetto, l'onorario e' quello risultante dal cumulo delle competenze relative ai singoli valori stimati. Gli inventari e le consegne dei fabbricati, quando non si tratti di fabbricati rurali facenti parte della consegna del fondo, si valutano a vacazioni.

Testo vigente dal 20 aprile 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-03-02;144~art51 · fonte del testo