[1]Stima dei danni prodotti dall'incendio

[2]Gli onorari per le stime dei danni prodotti dall'incendio ai fabbricati rurali e civili, mobili, merci, prodotti, attrezzi e macchine nelle perizie fatte in contradittorio col perito della societa' assicuratrice, valgono tanto per il perito di parte quanto per il terzo perito, e si valutano sull'importo lordo liquidato, senza tener conto delle deduzioni proporzionati al rapporto fra il valore della cosa e quello assicurato, e nella seguente misura:

[3]Importo di stima fino a L. 50.000 | onorario L. 3% | Importo di stima fino a L. 100.000 | con un minimo di onorario L. 2,50% | L. 1.500 oltre i Importo di stima fino a L. 300.000 | rimborsi ed i onorario L. 2,10% | compensi orari Importo di stima fino a L. 500.000 | di cui agli ar- onorario L. 1,70% | ticoli 21 a 25, Importo di stima fino a L. 2.500.000 | 29 e 31 onorario L. 0,90% | ed oltre |

[4]Per i fabbricati, ai compensi suddetti deve essere aggiunto l'onorario per la stima del valore preesistente dell'intero stabile, valutato in base alle percentuali di cui alla tabella G, quando tale stima sia stata eseguita. Per i valori intermedi il compenso e' determinato per interpolazione lineare. I suddetti compensi sono comprensivi dell'aumento previsto dell'articolo 16 per i contradittori.

Testo vigente dal 20 aprile 1949

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1949-03-02;144~art50 · fonte del testo