[1]Divisione patrimoniale

[2]Gli onorari per le stime relative a divisioni patrimoniali si determinano con le percentuali stabilite per le singole stime senza tenere conto delle eventuali deduzioni o passivita' sul valore del patrimonio. La formazione delle quote eseguite su stime e tipi compilati dallo stesso perito e' compensata col 30 per cento delle competenze suddette riferite al valore di ogni singolo lotto; se viene effettuata su stime e tipi eseguiti da altro perito e' compensata col 40 per cento dei suddetti valori. Si compensano a parte, a base di tariffa, le prestazioni accessorie per frazionamenti, verifiche di confini, ricerche catastali, misurazioni, computi metrici e di superficie, produzione di documenti, consultazioni, redazione del progetto divisionale, assistenza all'atto notarile, ecc.

Testo vigente dal 20 aprile 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-03-02;144~art52 · fonte del testo