[1]Classifica delle costruzioni

[2]Le prestazioni a cui si applicano gli onorari stabiliti nelle seguenti tabelle H e I riguardano le seguenti specie di opere: Categoria I. - Costruzioni rurali, modeste costruzioni civili, edifici pubblici per Comuni fino a 10.000 abitanti.

  • A)Costruzioni rurali comuni, case di abitazione per non oltre due famiglie nelle zone rurali; magazzini, capannoni e rimesse in un solo locale ad uso di ricovero o di piccole industrie.
  • B)Costruzioni per aziende rurali con annessi edifici per la conservazione dei prodotti o per industrie agrarie; case di abitazione popolari nei centri urbani, edifici pubblici; magazzini, capannoni, rimesse in piu' locali, ad uso di ricovero e di industrie.
  • C)Case d'abitazione comuni ed economiche, costruzioni asismiche a due piani senza ossatura in cemento armato o ferro, edifici pubblici.
  • D)Restauri, trasformazioni e sopraelevazioni di fabbricati. Categoria II. - Costruzioni stradali e idrauliche e lavori di terra.
  • E)Strade e canali.
  • F)Strade di collina alta e montagna, che presentino maggiori difficolta' di studio.
  • G)Arginature e lavori di terra.
  • H)Manufatti per opere stradali e idrauliche a se' stanti.
  • I)Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua. Fognature urbane. Categoria III. - Bonifiche.
  • L)Bonifiche idrauliche ed irrigazioni a gravita' con portata massima di litri 100 al minuto secondo.
  • M)Bonifiche idrauliche e irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua con impianti di potenza non maggiore di 15 HP in acqua sollevata (esclusi i macchinari). Piccole derivazioni d'acqua di lieve entita'.
  • N)Progetti di bonifica agraria.

Testo vigente dal 20 aprile 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-03-02;144~art57 · fonte del testo