[1]Rilievi topografici

[2]Sono compresi in questa categoria i rilievi planimetrici e altimetrici, sia che costituiscano incarico a se' stante, sia che si considerino lavoro ausiliario di altre prestazioni, riguardanti tutte le particolarita' del terreno che interessano lo scopo per cui furono commessi. Per le estensioni fino a cinque ettari l'onorario sara' computato a tempo. Per le estensioni superiori oltre alla indennita' oraria stabilita per le operazioni di campagna dagli articoli 28 e 31 e ai rimborsi di cui agli articoli 21 a 25, gli onorari si determinano in base alla allegata tabella A. I compensi unitari di cui alla prima colonna si sommano con quelli indicati nelle colonne successive, i quali possono anche applicarsi separatamente alle singole parti del lavoro eseguito o cumularsi. Per le equidistanze diverse da quelle contemplate dalla tabella A i compensi si calcolano per interpolazione lineare. Per i rilievi nella scala 1: 500 le suddette tariffe vengono aumentate del 20 per cento. Per i rilievi nella scala 1: 1000 le suddette tariffe vengono aumentate del 10 per cento. Per i rilievi nella scala 1: 5000 le suddette tariffe vengono diminuite del 15 per cento. Per le estensioni comprese nello stesso perimetro ed eccedenti i 25 ettari, le suddette tariffe vengono diminuite proporzionalmente come segue: superfici da 25 a 50 ettari, da 0 al 10 per cento; superfici da 50 a 100 ettari, dal 10 al 15 per cento; superfici da 100 a 150 ettari, dal 15 al 20 per cento; superfici oltre 150 ettari, 20 per cento. Quando il calcolo delle superfici e' fatto con mezzi grafici o meccanici il compenso di cui all'ultima colonna della tabella A si riduce a meta'. Per terreni di natura o giacitura varia si applicano alle singole parti del rilievo le corrispondenti voci della tabella.

Testo vigente dal 20 aprile 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-03-02;144~art40 · fonte del testo