[1]Prestazioni nelle costruzioni

[2]Agli effetti di quanto e' disposto nell'articolo precedente e nei successivi articoli 57 e 58 lo svolgimento dei lavori di costruzione comprende le seguenti operazioni tecniche: Progetto di massima: disegno schematico e preventivo sommario; e per le costruzioni di strade e canali e, in genere per le opere sviluppate in lunghezza, anche il tracciato della poligonale di massima e la relazione sul tracciato scelto. Progetto esecutivo: disegni quotati in piante, sezioni, profili, calcoli, relazione, e, per la costruzione di strade, canali ed opere sviluppate in lunghezza, anche il tracciamento definitivo sul terreno. Preventivo di spesa: analisi dei prezzi, computo metrico, stima dei lavori da servire di base alla esecuzione anche in appalto. Direzione dei lavori: consegna e sorveglianza dei lavori mediante visite periodiche effettuate quando il direttore, a proprio esclusivo giudizio, lo ritenga necessario; emanazione di ordini, svolgimento dei particolari dell'opera, controllo e condotta amministrativa. Nei casi in cui si richieda la presenza giornaliera e prolungata del direttore si applicano le norme di cui all'art. 29 lettera o), oppure 59 ultimo comma. Liquidazione dei lavori: contabilita' tecnica, verifica delle misure e forniture; liquidazione del conto finale. Le controdeduzioni alle riserve dell'impresa devono essere compensate a parte discrezionalmente.

Testo vigente dal 20 aprile 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-03-02;144~art56 · fonte del testo