Art. 1 (Convenzione dell'«Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia»)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]Convenzione per la sistemazione e ripartizione dell'«Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia»
[2]Allo scopo di dar esecuzione alle disposizioni del capitolo III della Convenzione sugli Accordi generali, stipulata a Roma, il 23 ottobre 1922 fra il Regno d'Italia e il Regno S. C. S., il Governo del Regno d'Italia ha nominato a propri delegati nella Commissione per la sistemazione degli interessi patrimoniali della Provincia, dei Distretti, dei Comuni, e degli altri Enti morali locali della ex Provincia di Dalmazia, i signori comm. Eligio Smirich, comm. dottor Giovanni Lubin e consigliere Giovanni Jercovich, ed il Governo del Regno dei S. C. S. ha nominato i signori dott. Stefano Metlicic, dott. Milorad Medini e dott. Giuseppe Cortellazzo-Jablanovic.
[3]In esecuzione al capitolo I della suindicata Convenzione sugli Accordi generali, col quale venne demandata alla Commissione la sistemazione e ripartizione dell'Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia, fu concordato quanto segue:
[4]Art. 1.
[5]All'Ente che verra' incaricato dal Regio Governo d'Italia di procedere alla liquidazione (Ente liquidatore) di quella parte dell'«Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia» che competera' alla circoscrizione di Zara e del suo territorio annesso all'Italia, saranno trasferiti senz'altro, appena entrata in vigore la presente Convenzione, tutti i crediti ipotecari garantiti su beni immobili siti nella circoscrizione di Zara e del suo territorio annesso all'Italia ed iscritti a nome dell'«Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia», nello stato in cui si trovavano al 30 giugno 1921.
[6]L'Ente liquidatore assumera' d'altra parte a suo carico fino alla concorrenza dell'ammontare fissato nell'articolo 9, il pagamento di quella parte delle lettere di pegno dell'«Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia», comprese quelle gia' estratte e non ancora pagate, che sara' ammessa alla timbratura nei sensi ed agli effetti degli articoli seguenti.
Testo in vigore dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025
