Art. 10 (Convenzione dell'«Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia»)
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025. 153 parole tolte, 22 parole aggiunte.
tolto: Le cedole, scadibili dal 1° gennaio 1922 in poi su lettere di pegno assunte dall'Ente liquidatore, saranno rimborsate al ragguaglio che sara' da adottarsi per la conversione del titolo. Allo stesso tasso saranno convertite le cedole scadute a tutto il 1° luglio 1921, in quanto trovino la copertura negli interessi arretrati sui crediti ipotecari trasferiti, interessi da accertare a termini dell'art. 2, nonche' nell'importo in contanti che l'Istituto di credito fondiario con sede in Spalato dovra' sborsare all'Ente liquidatore secondo l'articolo seguente. Mancando questa copertura, le cedole scadute e non pagate a tutto il 1° luglio 1921 saranno rimborsate dall'Ente liquidatore ad un tasso corrispondente al rapporto fra il valore nominale di dette cedole, espresso in corone austro-ungariche, ed il valore di conversione degli interessi arretrati a tutto il 30 giugno 1921 sui crediti ipotecari trasferiti, aumentato dell'eventuale somma da rimborsarsi dall'Istituto di eredito fondiario con sede in Spalato, come dall'articolo seguente.aggiunto: Convenzione dell'«Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia»-art. 10 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-03-29;1104~convenzione-dell-istituto-provinciale-di-credito-fondiario-d-art10 · fonte del testo