Approvazione delle Convenzioni di Spalato del 1926 stipulate fra l'Italia ed il Regno Serbo-Croato-Sloveno

Art. 10 (Convenzione dell'«Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia»)

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Le cedole, scadibili dal 1° gennaio 1922 in poi su lettere di pegno assunte dall'Ente liquidatore, saranno rimborsate al ragguaglio che sara' da adottarsi per la conversione del titolo. Allo stesso tasso saranno convertite le cedole scadute a tutto il 1° luglio 1921, in quanto trovino la copertura negli interessi arretrati sui crediti ipotecari trasferiti, interessi da accertare a termini dell'art. 2, nonche' nell'importo in contanti che l'Istituto di credito fondiario con sede in Spalato dovra' sborsare all'Ente liquidatore secondo l'articolo seguente. Mancando questa copertura, le cedole scadute e non pagate a tutto il 1° luglio 1921 saranno rimborsate dall'Ente liquidatore ad un tasso corrispondente al rapporto fra il valore nominale di dette cedole, espresso in corone austro-ungariche, ed il valore di conversione degli interessi arretrati a tutto il 30 giugno 1921 sui crediti ipotecari trasferiti, aumentato dell'eventuale somma da rimborsarsi dall'Istituto di eredito fondiario con sede in Spalato, come dall'articolo seguente.

Testo in vigore dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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