Art. 14 (Convenzione dell'«Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia»)
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025. 38 parole tolte, 22 parole aggiunte.
tolto: Tutti gli atti, documenti, registri e conteggi, che si riferiscono ai crediti ed alle lettere di pegno che saranno trasferiti all'Ente liquidatore, saranno rimessi allo stesso entro il termine di due mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.aggiunto: Convenzione dell'«Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia»-art. 14 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-03-29;1104~convenzione-dell-istituto-provinciale-di-credito-fondiario-d-art14 · fonte del testo