Art. 15 (Convenzione dell'«Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia»)
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025. 53 parole tolte, 14 parole aggiunte.
tolto: Tutti i pagamenti, che l'Istitutoaggiunto: Convenzione dell'«Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia tolto: con sede in Spalato avesse da fare all'Ente liquidatore, giusta gli articoli 7, 9, lettere b) e c), articoli 11 e 13 di questa Convenzione, saranno effettuati per conto ed a mezzo del detto Istituto o del suo legale successore, dal Governo del Regno dei S. C. S.aggiunto: »-art. 15 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-03-29;1104~convenzione-dell-istituto-provinciale-di-credito-fondiario-d-art15 · fonte del testo