Approvazione delle Convenzioni di Spalato del 1926 stipulate fra l'Italia ed il Regno Serbo-Croato-Sloveno

Art. 2 (Convenzione dell'«Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia»)

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1]A questo scopo si fissera' l'ammontare dei crediti assicurati con ipoteca iscritta a favore dell'«Istituto di credito fondiario del Regno di Dalmazia» sugli immobili siti a Zara e suo territorio e non pagati, rilevando separatamente l'ammontare dei capitali insoluti (corrispondenti al complesso dei residui debiti dei mutuatari dopo l'ultima rata di capitale effettivamente pagata) e l'ammontare degli interessi puri (esclusa, cioe', la quota di ammortamento ed il contributo di regia) in arretrato fino al 30 giugno 1921.

[2]I crediti dipendenti da mutui erogati in corone austro-ungariche prima del 3 novembre 1918 saranno convertiti in lire al tasso di centesimi 60, quelli da mutui erogati dal 4 novembre 1918 al 9 aprile 1919 al tasso di centesimi 40, quelli da mutui erogati dal 10 aprile 1919 al 30 settembre 1919 al tasso di centesimi 20 e quelli da mutui erogati dopo il 30 settembre 1919 al tasso di centesimi 10.

[3]Contemporaneamente si accertera' quante lettere di pegno dell'«istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia» si siano trovate il 3 novembre 1918 in possesso di persone, societa', imprese d'ogni genere ed enti morali con residenza o, rispettivamente, con sede entro i nuovi confini del Regno d'Italia.

Testo in vigore dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-03-29;1104~convenzione-dell-istituto-provinciale-di-credito-fondiario-d-art2 · fonte del testo