Art. 2 (Convenzione dell'«Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia»)
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[1]A questo scopo si fissera' l'ammontare dei crediti assicurati con ipoteca iscritta a favore dell'«Istituto di credito fondiario del Regno di Dalmazia» sugli immobili siti a Zara e suo territorio e non pagati, rilevando separatamente l'ammontare dei capitali insoluti (corrispondenti al complesso dei residui debiti dei mutuatari dopo l'ultima rata di capitale effettivamente pagata) e l'ammontare degli interessi puri (esclusa, cioe', la quota di ammortamento ed il contributo di regia) in arretrato fino al 30 giugno 1921.
[2]I crediti dipendenti da mutui erogati in corone austro-ungariche prima del 3 novembre 1918 saranno convertiti in lire al tasso di centesimi 60, quelli da mutui erogati dal 4 novembre 1918 al 9 aprile 1919 al tasso di centesimi 40, quelli da mutui erogati dal 10 aprile 1919 al 30 settembre 1919 al tasso di centesimi 20 e quelli da mutui erogati dopo il 30 settembre 1919 al tasso di centesimi 10.
[3]Contemporaneamente si accertera' quante lettere di pegno dell'«istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia» si siano trovate il 3 novembre 1918 in possesso di persone, societa', imprese d'ogni genere ed enti morali con residenza o, rispettivamente, con sede entro i nuovi confini del Regno d'Italia.
Testo in vigore dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025
