Art. 3 (Convenzione dell'«Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia»)
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[1]Quando si accertera' l'ammontare dei crediti di cui al primo comma dell'articolo precedente, se un credito ipotecario sara' garantito simultaneamente su immobili giacenti in parte nella circoscrizione di Zara e suo territorio ed in parte nel rimanente territorio, nel quale esercitava la propria attivita' l'«Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia», questo credito sara' diviso fra, l'Ente liquidatore ed il nuovo Istituto di credito fondiario con sede in Spalato.
[2]La cessione parziale sara' effettuata, in mancanza di altri speciali accordi, in proporzione corrispondente al valore dei rispettivi immobili, calcolato sulla base della stima assunta in occasione della concessione dei relativi mutui. In particolare formera' oggetto di speciale accordo l'ipoteca simultanea per il prestito al Fondo provinciale nell'importo di corone austro-ungariche 2.000.000, dipendente dal confesso di debito del 31 ottobre 1918.
Testo in vigore dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025
