Approvazione delle Convenzioni di Spalato del 1926 stipulate fra l'Italia ed il Regno Serbo-Croato-Sloveno

Art. 5 (Convenzione dell'«Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia»)

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Il rimborso delle lettere di pegno che saranno state ammesse alla timbratura incombera' in tutto o in parte, ai sensi degli articoli seguenti, all'Ente liquidatore. Il rimborso di tutte le altre lettere di pegno emesse dall'«Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia» e non assunte dall'Ente liquidatore incombera' all'Istituto di credito fondiario con sede a Spalato.

Testo in vigore dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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