Art. 5 (Convenzione dell'«Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia»)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Il rimborso delle lettere di pegno che saranno state ammesse alla timbratura incombera' in tutto o in parte, ai sensi degli articoli seguenti, all'Ente liquidatore. Il rimborso di tutte le altre lettere di pegno emesse dall'«Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia» e non assunte dall'Ente liquidatore incombera' all'Istituto di credito fondiario con sede a Spalato.
Testo in vigore dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025
