Art. 6 (Convenzione dell'«Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia»)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]Se il valore nominale, espresso in corone austro-ungariche, dei crediti ipotecari trasferiti all'Ente liquidatore risultera' superiore al valore nominale delle lettere di pegno che saranno state ammesse alla timbratura semplice, l'Ente liquidatore comprera' dall'Istituto di credito fondiario con sede in Spalato lettere di pegno emesse dall'«Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia» per un importo nominale in corone austro-ungariche corrispondente all'eccedenza.
[2]L'Istituto di credito fondiario con sede in Spalato cedera' tali lettere di pegno al prezzo di mercato, che in nessun caso potra' essere superiore al valore nominale per esse fissato in valuta del Regno S.C.S. Questo prezzo sara' pagato per cassa, assieme alle usuali spese di acquisto, alla consegna dei titoli. L'operazione sara' portata a termine entro otto mesi dal giorno dell'entrata in vigore del presente accordo.
[3]Le lettere di pegno vendute dall'Istituto di credito fondiario con sede in Spalato e da questo consegnate all'Ente liquidatore saranno rimborsate da quest'ultimo per capitale ed interessi a pieno sollievo dell'Istituto cedente nonche' di tutte le garanzie previste all'art. 3 dello Statuto dell'«Istituto provinciale di credito fondiario per il Regno di Dalmazia», in quanto concernono Enti ed ipoteche sul territorio del Regno dei S. C. S. L'Ente liquidatore potra' convertirle in lettere di pegno al ragguaglio fissato per la conversione in lire delle lettere di pegno assunte; oppure potra', in sostituzione, emettere nuove lettere di pegno per un importo corrispondente all'eccedenza dei crediti. Queste lettere di pegno di nuova emissione saranno estinte come le lettere di pegno ammesse alla timbratura.
Testo in vigore dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025
