Approvazione delle Convenzioni di Spalato del 1926 stipulate fra l'Italia ed il Regno Serbo-Croato-Sloveno

Art. 7 (Convenzione dell'«Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia»)

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Se il valore nominale, espresso in corone austro-ungariche, dei crediti ipotecari trasferiti all'Ente liquidatore risultera' inferiore al valore nominale delle lettere di pegno che saranno state ammesse alla timbratura, l'Istituto di credito fondiario con sede in Spalato dovra' - tenuto conto della disposizione contemplata all'ultimo comma dell'articolo 9 - versare all'Ente liquidatore una somma pari alla differenza fra il debito da assumersi da quest'ultimo ed il valore nominale dei crediti ipotecari ad esso ceduti, pagando ogni corona austro-ungarica di tale differenza con una corona del Regno S. C. S. (25 cent. di dinaro), salvo ai due Governi di prendere suppletoriamente eventuali accordi sopra un ragguaglio per il pagamento dei crediti e debiti fra i rispettivi cittadini. L'operazione di pagamento contemplata al comma precedente sara' condotta a termine entro 4 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.

Testo in vigore dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025

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