Art. 8 (Convenzione dell'«Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia»)
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L'Istituto di credito fondiario con sede in Spalato paghera' alla scadenza delle lettere di pegno, che in forza degli articoli precedenti e seguenti saranno da assumersi e rimborsarsi da esso, gl'interessi e il capitale, nella valuta ed al ragguaglio ai quali sono o saranno convertiti i crediti ipotecari dell'Istituto di credito fondiario assicurati sopra stabili siti nel territorio del Regno S. C. S., stilati in corone austro-ungariche.
Testo in vigore dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025
