Approvazione delle Convenzioni di Spalato del 1926 stipulate fra l'Italia ed il Regno Serbo-Croato-Sloveno

Art. 8 (Convenzione dell'«Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia»)

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

L'Istituto di credito fondiario con sede in Spalato paghera' alla scadenza delle lettere di pegno, che in forza degli articoli precedenti e seguenti saranno da assumersi e rimborsarsi da esso, gl'interessi e il capitale, nella valuta ed al ragguaglio ai quali sono o saranno convertiti i crediti ipotecari dell'Istituto di credito fondiario assicurati sopra stabili siti nel territorio del Regno S. C. S., stilati in corone austro-ungariche.

Testo in vigore dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-03-29;1104~convenzione-dell-istituto-provinciale-di-credito-fondiario-d-art8 · fonte del testo