Art. 4 (Convenzione per la sistemazione delle fondazioni laiche dalmate)
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025. 127 parole tolte, 19 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: S'intende che le fondazioni, le quali non estendevano la loro attivita' su l'intera provincia e furono quindi per conchiuso della Commissione qualificate come locali, anziche' come provinciali, appartengono senz'altro per intero all'una o all'altra parte in base al principio di territorialita', senza riguardo da chi siano amministrate, e che percio' esse non formano nemmeno oggetto di sistemazione.
tolto: Per queste come anche per le fondazioni di carattere provinciale ove in seguito a ripartizione non abbiamo avuto una sistemazione speciale vale il principio generale del diritto fondazionale, che quella parte, la quale le riceve come proprie, resta vincolata alla originaria destinazione, come fissata nella lettera fondazionale, senza riguardo a confini politici, cosi' che dei benefici fondazionali siano partecipi anche in avvenire tutte le persone che vi avevano finora diritto.aggiunto: Convenzione per la sistemazione delle fondazioni laiche dalmate-art. 4 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-03-29;1104~convenzione-per-la-sistemazione-delle-fondazioni-laiche-dalm-art4 · fonte del testo