Approvazione delle Convenzioni di Spalato del 1926 stipulate fra l'Italia ed il Regno Serbo-Croato-Sloveno

Art. 4 (Convenzione per la sistemazione delle fondazioni laiche dalmate)

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[1]S'intende che le fondazioni, le quali non estendevano la loro attivita' su l'intera provincia e furono quindi per conchiuso della Commissione qualificate come locali, anziche' come provinciali, appartengono senz'altro per intero all'una o all'altra parte in base al principio di territorialita', senza riguardo da chi siano amministrate, e che percio' esse non formano nemmeno oggetto di sistemazione.

[2]Per queste come anche per le fondazioni di carattere provinciale ove in seguito a ripartizione non abbiamo avuto una sistemazione speciale vale il principio generale del diritto fondazionale, che quella parte, la quale le riceve come proprie, resta vincolata alla originaria destinazione, come fissata nella lettera fondazionale, senza riguardo a confini politici, cosi' che dei benefici fondazionali siano partecipi anche in avvenire tutte le persone che vi avevano finora diritto.

Testo in vigore dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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