Art. 7 (Convenzione per la sistemazione delle fondazioni laiche dalmate)
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Gli articoli che questa norma nomina.
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025. 54 parole tolte, 19 parole aggiunte.
tolto: Il Governo del Regno d'Italia consegnera' senza indugio alla competente Autorita' fondazionale del Regno S.C.S. tutto il materiale d'archivio, riferibile alle fondazioni, che cadono nella sfera d'interessi del Regno S.C.S., e cio' nei limiti ed in conformita' ai principi del Capitolo V della Convenzione sugli Accordi Generali di Santa Margherita.aggiunto: Convenzione per la sistemazione delle fondazioni laiche dalmate-art. 7 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-03-29;1104~convenzione-per-la-sistemazione-delle-fondazioni-laiche-dalm-art7 · fonte del testo