Art. 5 (Convenzione per la sistemazione delle fondazioni laiche dalmate)
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Il Governo del Regno d'Italia consegnera' senza indugio alla competente Autorita' fondazionale del Regno S.C.S. il patrimonio in possesso dei suoi organi, e che appartiene a fondazioni di carattere sia provinciale che locale, in quanto queste per intero od in parte passano al Regno S.C.S.
Testo in vigore dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025
