Art. 6 (Convenzione per la sistemazione delle fondazioni laiche dalmate)
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[1]Le carte di valore, appartenenti a fondazioni soggette a divisione, vengono ripartite per gruppi, in modo che a ciascuna parte sia possibilmente assegnato un determinato percento di carte di ogni gruppo; le differenze sono da conguagliarsi in contanti, calcolando una corona austro-ungarica nominale con 25 centesimi di dinaro.
[2]Nei casi in cui tale ripartizione materiale non e' gia' effettuata in questa Convenzione, il Governo del Regno d'Italia, non appena possibile, procedera' a sua scelta alla ripartizione materiale di tali carte di valore o del loro equivalente, sia in carte di valore della stessa categoria, sia in carte di valore di altra categoria, sia in denaro, in conformita' ai principi suddetti ed alla ripartizione virtuale stabilita in questa Convenzione per ogni singola fondazione.
[3]Analogamente il Regno d'Italia procedera' in riguardo alle carte di valore appartenenti a fondazioni, che per intero sono assegnate al Regno S.C.S. e che non si possono tosto consegnare, perche' lombardate presso la Banca austro-ungarica.
[4]Riguardo alle obbligazioni di Stato austriache prebelliche, che non sono di gia' convertite dal Regno d'Italia, risultino assegnate a fondazioni S.C.S. e non si trovino in possesso del Governo S.C.S., il Governo del Regno d'Italia all'atto della loro consegna, dara' l'adesione scritta necessaria perche' esse vengano passate al blocco nazionale del Regno S.C.S., ai sensi dell'articolo 203 del Trattato di San Germano.
[5]Il Governo del Regno d'Italia provvedera' al riscatto delle carte valori lombardate presso la Banca austro-ungarica, nella intelligenza che l'onere derivante sara' posto a carico dei due contraenti integralmente o parzialmente nelle stesse proporzioni nelle quali le carte valori risultano aggiudicate ai due Paesi.
[6]Il numerario in corone austro-ungariche non stampigliate rimarra' in deposito presso gl'Istituti determinati dal Governo del Regno d'Italia, il quale Governo consegnera' supplettoriamente il numerario che avra' ottenuto in sostituzione, e cio' integralmente o parzialmente giusta la chiave stabilita in questa Convenzione, a seconda che le singole fondazioni sono per intero od in parte assegnate allo Stato S.C.S.
Testo in vigore dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025
