Art. 7 (Convenzione per la sistemazione delle fondazioni laiche dalmate)
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Il Governo del Regno d'Italia consegnera' senza indugio alla competente Autorita' fondazionale del Regno S.C.S. tutto il materiale d'archivio, riferibile alle fondazioni, che cadono nella sfera d'interessi del Regno S.C.S., e cio' nei limiti ed in conformita' ai principi del Capitolo V della Convenzione sugli Accordi Generali di Santa Margherita.
Testo in vigore dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025
