Approvazione delle convenzioni stipulate il 15 luglio 1949 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.) per i servizi di trasmissione di notizie ed autorizzazione della relativa spesa
Art. 3 (Allegato 1 Convenzione tra Presidenza del Consiglio e A.N.S.A.)
Per i servizi di cui agli articoli 1 e 2 il Governo corrispondera' all'A.N.S.A. posticipatamente il canone di lire 5.000.000 mensili.
Testo vigente dal 10 aprile 1951
