E' autorizzata la spesa di lire 68.650.000 per far fronte agli oneri derivanti dalle Convenzioni di cui all'art. 1. Alla copertura della spesa anzidetta si provvede come segue: per lire 43.000.000 con l'eguale somma iscritta al capitolo 171 per l'esercizio 1950-51 del bilancio del Ministero del tesoro, spese per la Presidenza del Consiglio dei Ministri; per lire 8.650.000 con l'eguale somma iscritta al capitolo 172, per l'esercizio 1950-51, del bilancio del Ministero del tesoro, spese per la Presidenza del Consiglio dei Ministri; per lire 17.000.000 con una aliquota delle maggiori entrate accertate col terzo provvedimento di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1950-51. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 10 aprile 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-03-29;201~approvazione-art2 · fonte del testo